Comunicato MEF: Proroga versamenti IRAP, IVA e dichiarazioni redditi. Benefici per Agenti e Rappresentanti di Commercio. Scopri i dettagli e le nuove scadenze.
20 Giugno 2023
Proroga versamenti dichiarazioni fiscali: novità per Agenti e Rappresentanti di Commercio
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato n. 98 del 14 giugno 2023, ha annunciato la proroga dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA. Il termine, inizialmente fissato al 30 giugno, è stato esteso al 20 luglio 2023 per i contribuenti interessati dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), inclusi gli Agenti e Rappresentanti di Commercio.
Questa comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze è rivolta ai professionisti e a tutte le imprese che rientrano negli sintetici di affidabilità fiscale, fornendo loro informazioni chiare sulle scadenze nuove dei versamenti fiscali.
Le disposizioni del comunicato sono le seguenti:
Imposte/Contributi | Scadenza precedente | Nuova scadenza | Maggiorazione |
---|---|---|---|
IRPEF, IRES, IRAP (saldo 2022 e primo acconto 2023) | 30 giugno 2023 | 20 luglio 2023 | 0,4% |
Addizionale regionale IRPEF (saldo 2022) | 30 giugno 2023 | 20 luglio 2023 | 0,4% |
Addizionale comunale IRPEF (saldo 2022 e acconto 2023) | 30 giugno 2023 | 20 luglio 2023 | 0,4% |
Cedolare secca sulle locazioni, imposta sostitutiva (15% o 5%) e imposta sostitutiva del 5% (saldo 2022 e primo acconto 2023) | 30 giugno 2023 | 20 luglio 2023 | 0,4% |
Altre imposte sostitutive o addizionali | 30 giugno 2023 | 20 luglio 2023 | 0,4% |
IVIE e/o IVAFE (saldo 2022 e primo acconto 2023) | 30 giugno 2023 | 20 luglio 2023 | 0,4% |
IVA (saldo 2022) | 16 marzo 2023 | 20 luglio 2023 | 0,4% |
Proroga delle scadenze fiscali al 20 luglio 2023
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha prorogato al 20 luglio 2023 le scadenze per i versamenti fiscali relativi alle imposte e contributi. La proroga delle scadenze fiscali è stata applicata ai saldi e agli acconti del 2022, compreso il primo acconto del 2023.
Imposte e contributi interessati dalla proroga
per imposte quali l’IRPEF, l’IRES, l’IRAP, l’addizionale regionale e comunale IRPEF, la cedolare secca sulle locazioni, le imposte sostitutive o addizionali, l’IVIE e/o IVAFE e l’IVA.
Mancato versamento entro il 20 luglio: Sanzioni e maggiorazione
Nel caso in cui i versamenti non vengano effettuati entro il 20 luglio, si applicherà una maggiorazione dello 0,4%.Per l’IVA, se il saldo del 2022 non è stato versato entro il 16 marzo 2023, si applica una maggiorazione dello 0,4%.
Proroga dell’IVA: scadenze e penalità
Il versamento finale dell’IVA deve avvenire entro il 31 luglio, con una maggiorazione dello 0,4% calcolata anche sulle somme precedenti.
Ulteriori informazioni sulla proroga dei versamenti fiscali
Per ulteriori informazioni sulla proroga dei versamenti fiscali, consulta le fonti ufficiali. Scopri maggiori informazioni sulla proroga dei versamenti fiscali.
Nel comunicato si legge che la proroga è rivolta a:
- soggetti ISA;
- soggetti con cause di esclusione ISA compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA.
Infatti, nel testo del MEF si legge:
“Il Ministero dell’economia e delle finanze comunica che una prossima disposizione normativa prorogherà, per professionisti e imprese che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), i termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30 giugno 2023.
Si precisa, inoltre, che potranno beneficiare della proroga anche i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, nonché i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR soggette agli ISA”.