Il contratto di agenzia

Contratto di agenzia a tempo indeterminato
Se il contratto di agenzia è stipulato a tempo indeterminato, le parti possono recedere oltre che per giusta causa, in qualsiasi momento, senza che debba ricorrere una giusta causa né un inadempimento imputabile all’altra parte (recesso ordinario, o ad nutum).

La parte che recede deve tuttavia dare all’altra un preavviso. L’art. 1750 c.c. fissa i termini minimi di preavviso, derogabili ma solo in senso più favorevole all’agente, graduati in ragione della durata del rapporto. Tali termini minimi sono:

Secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza, in caso di recesso ad nutum del preponente, salvo il dovere del preavviso, non spetta all’agente alcun risarcimento, poiché il recesso costituisce esplicazione di un diritto potestativo delle parti, e non costituisce inadempimento contrattuale né integra gli estremi del comportamento in violazione degli obblighi di correttezza (Cass. 7.2.2017 n. 3251; Cass. 15.10.2010 n. 21279).

un mese – per il primo anno di durata del contratto;
due mesi – per il secondo anno;
tre mesi – per il terzo anno;
quattro mesi – per il quarto anno;
cinque mesi – per il quinto anno;
sei mesi – per il sesto anno e per tutti gli anni successivi.


La menzionata norma prevede che il termine di preavviso pattuito a carico del preponente non può essere inferiore a quello stabilito a carico dell’agente.

Il preavviso nel recesso ordinario

La Cassazione ha ritenuto che, non essendo applicabile al rapporto d’agenzia la disciplina di cui all’art. 2 L. n. 604/1966 relativa alla forma scritta del licenziamento, il recesso con preavviso può attuarsi con libertà di forma; il relativo termine decorre dal momento in cui la dichiarazione del recedente giunga a conoscenza dell’ultra parte, ovvero debba presumersi conosciuta per essere pervenuta all’indirizzo del destinatario, ai sensi dell’art. 1335 c.c.

IL PERIODO DI PREAVVISO

Durante il periodo di preavviso, il rapporto prosegue e pertanto permangono tutti i diritti ed obblighi in capo alle parti. Durante tale periodo l’agente è quindi obbligato a svolgere la propria attività a favore del preponente con diligenza, e, qualora cessi di svolgere il mandato, il preponente è legittimato a porre immediatamente termine al contratto per grave inadempimento dell’agente e a rivendicare il pagamento dell’indennità sostitutiva, oltre che, ricorrendone i presupposti, a richiedere il risarcimento dei danni (Cass. 20 agosto 2018 n. 20821).

Il preavviso ha efficacia obbligatoria; il recesso effettuato senza preavviso dà quindi comunque luogo allo scioglimento del rapporto, salvo il diritto della parte receduta all’indennità sostitutiva del preavviso.

Il preavviso negli AEC commercio 2009 e industria 2014

Dato che l’art. 1750 c.c. stabilisce soltanto dei termini minimi di preavviso, i termini di preavviso previsti dagli AEC sono efficaci, purché uguali o superiori a quelli fissati dalla norma codicistica.

Termini previsti dagli Accordi Economici Contrattuali

In proposito gli AEC commercio del 2009 e industria del 2014 prevedono i seguenti termini di preavviso:

recesso su iniziativa dell’agente:
3 mesi per gli agenti plurimandatari;
5 mesi per gli agenti monomandatari.
In caso di recesso su iniziativa del preponente:


per l’agente plurimandatario:
3 mesi per i primi tre anni di durata del rapporto;
4 mesi nel quarto anno;
5 mesi nel quinto anno;
6 mesi dal sesto anno in poi.


per l’agente monomandatario:
5 mesi per i primi cinque anni di durata del rapporto;
6 mesi dal sesto all’ottavo anno;
8 mesi dal nono anno in poi.

MONOMANDATARIO DIMISSIONARIO

PREAVVISO PREVISTO DAGLI AEC PREAVVISO PREVISTO DALL’ART. 1750 C.C.
ENTRO 1° ANNO 5 MESI 1 MESE
ENTRO 2° ANNO 5 MESI 2 MESI
ENTRO 3° ANNO 5 MESI 3 MESI
ENTRO 4° ANNO 5 MESI 4 MESI
ENTRO 5° ANNO 5 MESI 5 MESI
DAL 6° ANNO IN POI 5 MESI 6 MESI


PLURIMANDATARIO DIMISSIONARIO

PREAVVISO PREVISTO DAGLI AEC PREAVVISO PREVISTO DALL’ART. 1750 C.C.
ENTRO 1° ANNO 3 MESI 1 MESE
ENTRO 2° ANNO 3 MESI 2 MESI
ENTRO 3° ANNO 3 MESI 3 MESI
ENTRO 4° ANNO 3 MESI 4 MESI
ENTRO 5° ANNO 3 MESI 5 MESI
DAL 6° ANNO IN POI 3 MESI 6 MESI


Possono quindi verificarsi tre diverse situazioni:
  • il termine di preavviso previsto dal codice civile è uguale rispetto a quello previsto dall’AEC: si verifica quando il recesso dell’agente avvenga nel terzo anno di durata del rapporto se plurimandatario o nel quinto anno di rapporto se monomandatario;
  • il termine di preavviso previsto dal codice civile è più breve rispetto a quello previsto dall’AEC: in tal caso il termine stabilito dall’AEC applicabile prevale su quello del codice civile;
  • il termine di preavviso previsto dal codice civile è più lungo rispetto a quello previsto dall’AEC: ciò accade nel caso di agente plurimandatario che receda dal contratto dal sesto anno in avanti, ovvero, in caso di agente plurimandatario che receda dal contratto dal quarto anno in avanti. In tal caso, si applica il termine più lungo previsto dal codice civile.

In definitiva, l’agente dimissionario deve sempre osservare il termine di preavviso più lungo tra quello stabilito rispettivamente dall’AEC applicabile al contratto e quello previsto dall’art. 1750 c.c.

Il mancato rispetto del termine di preavviso

Il mancato rispetto del termine di preavviso non influisce sull’efficacia del recesso. Qualora dunque una parte non fornisca il dovuto preavviso all’altra, il recesso resta comunque valido ed operante, ma la parte recedente si rende inadempiente nei confronti dell’altra, con il conseguente obbligo di corrisponderle la relativa indennità sostitutiva.

La misura dell’indennità di preavviso in sostituzione, non è disciplinata dall’art. 1750 c.c. La prevalente giurisprudenza ritiene che, in caso di mancato preavviso nel recesso da parte del preponente, l’agente ha diritto a percepire una indennità sostitutiva del preavviso, da calcolarsi sulla media delle provvigioni maturate nell’anno antecedente al recesso.

Cosa prevedono, nel merito, gli AEC commercio del 2009 e industria del 2014

Gli AEC commercio del 2009 e industria del 2014 prevedono in proposito che la parte recedente può porre termine al rapporto con effetto immediato corrispondendo all’altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell’anno solare precedente, quanti sono i mesi di preavviso dovuti, o, in caso di esonero di una parte del preavviso, una somma pari a tanti dodicesimi delle provvigioni di competenza dell’anno solare precedente, quanti sono i mesi di preavviso non effettuati. La scelta da parte del recedente di dare il preavviso o di pagare l’indennità sostitutiva deve essere effettuata al momento della comunicazione del recesso.

L’indennità sostitutiva di preavviso non è tuttavia dovuta, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, in caso di risoluzione consensuale del contratto.

Se siete interessati ad approfondire i nostri servizi di assistenza e consulenza in tema di contratti commerciali, CONTATTATECI