Inizio ATTIVITà Agente/Rappresentante di Commercio
Per essere abilitato allo svolgimento dell’attività di agente rappresentante di commercio è necessario possedere determinati requisiti e dare inizio all’attività presentando una pratica telematica contenente la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) con la quale si autocertifica il possesso dei requisiti previsti dalla norma vigente.
La SCIA deve essere presentata presso la Camera di Commercio ove si intende esercitare l’attività.
L’ufficio del Registro delle Imprese verifica il possesso dei requisiti ed iscrive i relativi dati nel Registro stesso, se l’attività è svolta in forma di impresa, oppure nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.), se l’attività è svolta in qualità di preposto, collaboratore, dipendente ecc. di un’impresa, assegnando la qualifica di agente o rappresentante di commercio.
Inizio attività agente rappresentante di commercio nel termine di 60 gg. dall’evasione della pratica, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge di riferimento o da atti amministrativi a contenuto generale, l’Ufficio del Registro Imprese dovrà adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che il soggetto interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato pari a 30 gg.
In caso di SCIA richiesta da società, l’oggetto sociale presente nell’atto costitutivo deve prevedere l’attività di agenzia/rappresentanza.
Tutti i legali rappresentanti, preposti se nominati e tutti coloro che svolgono l’attività di agenzia e rappresentanza devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti.
L’ufficio del Registro delle Imprese, almeno una volta ogni cinque anni dalla data di presentazione della SCIA, effettua una verifica della permanenza dei requisiti che consentono all’impresa lo svolgimento dell’attività.
Come presentare la pratica di inizio attività
L’attività di agenzia/rappresentanza di commercio può essere iniziata immediatamente dalla data di presentazione della SCIA al Registro Imprese della Camera di Commercio di competenza, con un’unica preventiva comunicazione in cui si autocertifica il possesso di tutti i requisiti previsti (art. 19 della L. 241/1990 e s.m. e i.).
La data di inizio attività denunciata deve coincidere con la data di invio delle pratiche telematiche, quindi non può essere antecedente.
La domanda deve necessariamente essere firmata digitalmente dai diretti interessati.