Costi Detraibili

COSTIIVALL.DD. IRPEF o IresNOTE
acquisto autovettura
qualunque cilindratatutta detraibile 80% del costo – con limite max dell’ 80% di euro 25.822,84= netto iva quindi euro 20.658,00 maxsecondo regole ammortamento
art164 TUIR, comma2 lett. b)
leasing autovettura
qualunque cilindrataiva sui canoni detraibile80% del costo – con limite max della proporzione tra il costo
di acquisto max euro 20.658,00
ed il prezzo dell’ autovettura al netto iva
secondo regole competenza canoni di leasing
deduzione canoni leasing periodo non inferiore a 48 mesi
noleggio autovettura
qualunque cilindrataiva sui canoni detraibile80% del costo – con limite maxdi euro 5,164,57= annui (dal 1/1/2017) netto ivaArt 102 TUIR comma 7
acquisto / noleggio / leasing autocarro
purchè dimostrabile
l’ utilizzo per
fini di impresa
tutta detraibiletutto deducibile senza limitazioniacquisto: deduzione secondo norme sull’ammortamento

leasing :per competenza deduzione canoni ammessa per un periodo non inferiore a 30/60 mesi
ammortamento autovettura
qualunque sia la cilindrataquota amm.to del 25% annuo con limite
di max euro 20.658,00
per il 1 anno l’ammortamento è ridotto alla metà (12,50%)
Dal secondo anno in poi 25%quinto anno residuo
ammortamento autocarro
qualunque sia la cilindrata
quota ammortamento del 20% annuoper il 1 anno l’ammortamento è ridotto alla metà (10,00%)
secondo anno in poi 20,00%,
ultimo anno 10,00%
acquisto motociclo
cilindrata inf 350ccsi – tutta detraibiletutta detraibilesi 80% costo
con limite max dell’
80% di euro 4,131,66= netto iva quindi euro 3,305,00 max
leasing motociclo
cilindrata inf 350ccsi – tutta detraibile80% costo – con limite max della proporzione tra il costo
di acquisto max euro 4.131,66= ed il prezzo dell’ autovettura al netto iva
secondo regole competenza canoni di leasing deduzione canoni leasing periodo non inferiore a 48 mesi
 
art 102 TUIR, comma 7
noleggio motociclo
qualunque cilindratasi – iva
sui canoni detraibile
si 80% del costo – con limite max dell’80% di euro 774,69= annui netto iva quindi euro 620,00 max
acquisto ciclomotore
cilindrata inf 50cctutta detraibilesi 80% costo – con limite max dell’ 80% di euro 2.065,83= annui netto iva quindi euro 1.653,00 maxsecondo regole dell’ammortamento
leasing ciclomotore
cilindrata inf 350ccsi – tutta detraibile80% costo – con limite max della proporzione tra il costo
di acquisto max euro 2.065,83= ed il prezzo dell’ autovettura al netto iva
secondo regole competenza canoni di leasing deduzione canoni leasing periodo non inferiore a 48 mesi
 
art 102 TUIR, comma 7
noleggio ciclomotore
qualunque cilindratasi – iva sui canoni detraibilesi 80% costo – con limite max di euro 413,17= annui netto iva
Lungo noleggio autovettura
qualunque cilindrata
quota inerente al noleggio
si – iva sui canoni detraibile80% del costo – con limite max di euro 5,164,57= annui (dal 1/1/2017) netto ivadeduzione secondo competenza
quota altre prestazioni: ass.ne bollo manut.ne
ecc
si – detraibile sui costi aggiuntivisi al 80% su tutti i costi aggiuntivideduzione secondo competenza
costi esercizio autovettura motocicli e ciclomotori
carburanti, lubrificanti riparazioni e manutenzioni sostituzione pneumatici custodia e parcheggio lavaggio autovetturasi – tutta detraibilecosto deducibile con limite dell’ 80%
 
Per riparazioni e manutenzioni: l’importo annuo delle riparazioni, sommate agli altri costi di riparazione degli altri beni dell’ impresa non può superare il 5% del valore dei beni dell’impresa esistenti all’inizio dell’esercizio.
L’eventuale costo eccedente è deducibile in 5 anni.
(art. 102 TUIR, comma 6)
Se beni detenuti in leasing non vi è limite di deducibilità dell’importo
altri costi esercizio senza iva x autovettura, motocicli e ciclomotori
 assicurazione bollo
qualunque sia la cilindrata
non vi è ivacosto deducibile con limite dell’ 80%
pedaggi autostradali
autovetture, motocicli e ciclomotorisi
tutta detraibile
si – costo deducibile con limite dell’ 80% compreso iva indetraibile
ristoranti e alberghi titolare e/o soci
entro e fuori residenza o sede dell’impresasi – tutta detraibile
se documentata da fattura
si – parzialmente deducibili per 75% dell’ammontare al netto ivaMax un pasto, una cena e un pernott. x agente al giorno
 
Vedere anche Circ Ag. Entrate n. 53/E del 5/9/2008 e D.M. 19/11/2008
 
art 109 comma 5 TUIR
ristoranti e alberghi per più persone
entro e fuori residenza o sede dell’impresasi – tutta detraibile
se doc.tata da fatt
si – parzialmente deducibili per 75% dell’ammontare al netto iva con limite del 1,5% dei ricavi sino a 10 milioni di euroart 108 comma 2 TUIR e DM 19/11/2008
spese accoglienza clienti per finalità promozionali e pubbliche relazioni
alberghi ristoranti convegni
si – tutta detraibile
se documentata da fattura
si – parzialmente deducibili per 75% dell’ammontare al netto iva con limite del 1,5% dei ricavi sino a 10 milioni di euroart 108 comma 2 TUIR e DM 19/11/2008
spese x omaggi inferiori a EURO 50,00 senza iva
si – tutyta detraibile
si – tutta deducibile senza limitazioni
purchè si giustifichi a chi sono stati consegnati con DDT o registro omaggi.
 
omaggi superiori a EURO 50,00 compreso iva
si – tutta detraibile si
tutti deducibili con limite del 1,5% dei ricavi sino a 10 milionidi Euro

 purchè si giustifichi a chi sono stati consegnati con DDT o registro omaggi.
telefoni cellularisi solo in parte
detraibile al 50%
si solo in parte deducibile al 80% compreso iva indetraibiledetrazione 50% IVA
in caso di utilizzo promiscuo
telefono fisso ufficiosi – tutta detraibilesi solo in parte deducibile
al 80% compreso iva indetraibile
telefono fisso casa (unica linea)si – detraibile in proporzionesi per le telefonate relative alla sola attività di agente – con il limite dell’ 80% compreso iva indetraibilein pratica si devono determinare le telefonate relative all’attività
e su queste si detrae l’ 80%
beni strumentali inerenti all’attività
impresa in modo totale
quali ad esempio:
computer
stampante
video ecc.
scrivanie sedie poltrone mobili arredi x ufficio
borse, valigie
si
tutta detraibile
si – totalmente deducibili se di importo unitario inferiore a euro 516,00
se superiori si applica la deduzione per
quote di ammortamento
ammortamento secondo aliquote come da tabella ministeriale
beni e servizi inerenti l’attività con fattura
cancelleria e stampati
libri, giornali e riviste
altri beni inerenti l’attività
consulenze prof.li e a collaboratori
provvigioni a sub agenti
tutta detraibile
se documentata da fattura

sempre deducibili

beni e servizi inerenti all’attività di impresa utilizzati in modo promiscuosi
solo in parte detraibile in funzione utilizzo per l’impresa (tendenzialmente 50%)
si
solo in parte deducibile
in funzione di utilizzo per l’impresa (tendenzialmente 50%)
beni e servizi non inerenti all’attività impresaNO sempre indetraibiliNO sempre indetraibili
affitto e spese ufficio
affitto
spese condominiali oneri accessori
utenze elettrica / riscald.to/ raffrescamento
si sempre detraibile
se documentata da fattura
si
sempre deducibili
affitto e spese Abitazione uso promiscuo
affitto spese condominiali
oneri accessori
utenze elettrica / riscaldamento/ raffrescamento
si
solo in parte detraibile in funzione utilizzo impresa
si
solo in parte deducibile in funzione utilizzo impresa
max 50% del costo
molta attenzione nel calcolare la detrazione IVA, in funzione dell’effettivo
utilizzo ai fini dell’ impresa
interessi passivi
su scoperto conto corrente (c/c aziendale )no senza ivasi
sempre deducibile
su acquisto autovetturanosi
su acquisto autovetturasenza IVA80% con limite max della proporzione tra il art. 164 TUIR costo di acquisto max euro 20.658 ed il
prezzo dell’ autovettura al netto iva su un solo veicolo
abbigliamento
solo quello antinfortunistico
si sempre detraibile
se documentata da fattura
si
sempre deducibile
abbigliamento normale

no
sempre indetraibile
no
sempre indetraibile

NOTE

Il super-ammortamento del 40% è valido per gli investimenti in beni correlati all’attività di agente fino al 30 giugno 2018, escludendo gli autoveicoli. Per beneficiare di questa agevolazione, è necessario che l’ordine sia stato accettato dal venditore e che sia stato effettuato un pagamento di acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione entro il 31 dicembre 2017.

LA Legge di Bilancio 2018

La Legge di bilancio 2018 ha prorogato il super-ammortamento per il 2018, ma riducendo l’agevolazione al 30% e mantenendo l’esclusione degli autoveicoli. Questa misura è valida per gli acquisti effettuati nel 2018 e per gli investimenti realizzati entro il primo semestre del 2019. Anche in questo caso, è necessario che l’ordine sia stato accettato entro il 31 dicembre 2018 e che siano stati effettuati pagamenti di acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Il Decreto Crescita 2019

Successivamente, il Decreto Crescita del 30 aprile 2019 e la Legge di conversione del 28 giugno 2019 hanno reintrodotto le agevolazioni relative al super-ammortamento. A partire dal 1° aprile 2019, i titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi fino al 31 dicembre 2019 possono beneficiare di una maggiorazione del 30% del costo di acquisizione ai fini delle imposte sui redditi, limitatamente alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Inoltre

il termine del 31 dicembre 2019 è stato prorogato al 30 giugno 2020, a condizione che entro il 31 dicembre 2019 sia stato accettato l’ordine relativo all’acquisto da parte del venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.

Queste misure offrono agli imprenditori e ai lavoratori autonomi incentivi fiscali per gli investimenti in beni strumentali. L’obiettivo è promuovere la crescita economica e l’innovazione, consentendo a coloro che effettuano tali investimenti di beneficiare di un trattamento fiscale agevolato.

Legge di Bilancio 2020

La Legge n. 160/2019 introduce un credito d’imposta legato al costo sostenuto per l’acquisizione di beni strumentali nuovi, escludendo veicoli e altri mezzi di trasporto. Questo credito si applica agli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, o entro il 30 giugno 2021. Tuttavia, affinché gli investimenti siano idonei, devono essere “prenotati” entro il 31 dicembre 2020. Ciò significa che entro questa data, l’ordine deve essere confermato al fornitore e devono essere effettuati pagamenti di acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione. È importante notare che il credito d’imposta ottenuto può essere utilizzato solo per compensazione a partire dall’anno successivo all’entrata in funzione dei beni.

La legge di Bilancio 2021

Successivamente, con la Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020), commi da 1051 a 1063, il legislatore ha prorogato il credito d’imposta, garantendo questa misura agevolativa agli investimenti in beni strumentali nuovi, sempre escludendo veicoli e altri mezzi di trasporto. Gli investimenti devono essere effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, o entro il 30 giugno 2023, a condizione che sia stato confermato l’ordine al fornitore e sia avvenuto il pagamento di acconti nella misura pari almeno al 20% del costo di acquisizione. Questa proroga offre ulteriori opportunità agli imprenditori di beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi.

Utilizzo del CREDITO

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni.

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