DETRAIBILI
Costi Detraibili
COSTI | IVA | LL.DD. IRPEF o Ires | NOTE |
acquisto autovettura | |||
qualunque cilindrata | tutta detraibile | 80% del costo – con limite max dell’ 80% di euro 25.822,84= netto iva quindi euro 20.658,00 max | secondo regole ammortamento art164 TUIR, comma2 lett. b) |
leasing autovettura | |||
qualunque cilindrata | iva sui canoni detraibile | 80% del costo – con limite max della proporzione tra il costo di acquisto max euro 20.658,00 ed il prezzo dell’ autovettura al netto iva | secondo regole competenza canoni di leasing deduzione canoni leasing periodo non inferiore a 48 mesi |
noleggio autovettura | |||
qualunque cilindrata | iva sui canoni detraibile | 80% del costo – con limite maxdi euro 5,164,57= annui (dal 1/1/2017) netto iva | Art 102 TUIR comma 7 |
acquisto / noleggio / leasing autocarro | |||
purchè dimostrabile l’ utilizzo per fini di impresa | tutta detraibile | tutto deducibile senza limitazioni | acquisto: deduzione secondo norme sull’ammortamento leasing :per competenza deduzione canoni ammessa per un periodo non inferiore a 30/60 mesi |
ammortamento autovettura | |||
qualunque sia la cilindrata | quota amm.to del 25% annuo con limite di max euro 20.658,00 | per il 1 anno l’ammortamento è ridotto alla metà (12,50%) Dal secondo anno in poi 25%quinto anno residuo | |
ammortamento autocarro | |||
qualunque sia la cilindrata | quota ammortamento del 20% annuo | per il 1 anno l’ammortamento è ridotto alla metà (10,00%) secondo anno in poi 20,00%, ultimo anno 10,00% | |
acquisto motociclo | |||
cilindrata inf 350cc | si – tutta detraibile | tutta detraibile | si 80% costo con limite max dell’ 80% di euro 4,131,66= netto iva quindi euro 3,305,00 max |
leasing motociclo | |||
cilindrata inf 350cc | si – tutta detraibile | 80% costo – con limite max della proporzione tra il costo di acquisto max euro 4.131,66= ed il prezzo dell’ autovettura al netto iva | secondo regole competenza canoni di leasing deduzione canoni leasing periodo non inferiore a 48 mesi art 102 TUIR, comma 7 |
noleggio motociclo | |||
qualunque cilindrata | si – iva sui canoni detraibile | si 80% del costo – con limite max dell’80% di euro 774,69= annui netto iva quindi euro 620,00 max | |
acquisto ciclomotore | |||
cilindrata inf 50cc | tutta detraibile | si 80% costo – con limite max dell’ 80% di euro 2.065,83= annui netto iva quindi euro 1.653,00 max | secondo regole dell’ammortamento |
leasing ciclomotore | |||
cilindrata inf 350cc | si – tutta detraibile | 80% costo – con limite max della proporzione tra il costo di acquisto max euro 2.065,83= ed il prezzo dell’ autovettura al netto iva | secondo regole competenza canoni di leasing deduzione canoni leasing periodo non inferiore a 48 mesi art 102 TUIR, comma 7 |
noleggio ciclomotore | |||
qualunque cilindrata | si – iva sui canoni detraibile | si 80% costo – con limite max di euro 413,17= annui netto iva | |
Lungo noleggio autovettura | |||
qualunque cilindrata quota inerente al noleggio | si – iva sui canoni detraibile | 80% del costo – con limite max di euro 5,164,57= annui (dal 1/1/2017) netto iva | deduzione secondo competenza |
quota altre prestazioni: ass.ne bollo manut.ne ecc | si – detraibile sui costi aggiuntivi | si al 80% su tutti i costi aggiuntivi | deduzione secondo competenza |
costi esercizio autovettura motocicli e ciclomotori | |||
carburanti, lubrificanti riparazioni e manutenzioni sostituzione pneumatici custodia e parcheggio lavaggio autovettura | si – tutta detraibile | costo deducibile con limite dell’ 80% | Per riparazioni e manutenzioni: l’importo annuo delle riparazioni, sommate agli altri costi di riparazione degli altri beni dell’ impresa non può superare il 5% del valore dei beni dell’impresa esistenti all’inizio dell’esercizio. L’eventuale costo eccedente è deducibile in 5 anni. (art. 102 TUIR, comma 6) Se beni detenuti in leasing non vi è limite di deducibilità dell’importo |
altri costi esercizio senza iva x autovettura, motocicli e ciclomotori | |||
assicurazione bollo qualunque sia la cilindrata | non vi è iva | costo deducibile con limite dell’ 80% | |
pedaggi autostradali | |||
autovetture, motocicli e ciclomotori | si tutta detraibile | si – costo deducibile con limite dell’ 80% compreso iva indetraibile | |
ristoranti e alberghi titolare e/o soci | |||
entro e fuori residenza o sede dell’impresa | si – tutta detraibile se documentata da fattura | si – parzialmente deducibili per 75% dell’ammontare al netto iva | Max un pasto, una cena e un pernott. x agente al giorno Vedere anche Circ Ag. Entrate n. 53/E del 5/9/2008 e D.M. 19/11/2008 art 109 comma 5 TUIR |
ristoranti e alberghi per più persone | |||
entro e fuori residenza o sede dell’impresa | si – tutta detraibile se doc.tata da fatt | si – parzialmente deducibili per 75% dell’ammontare al netto iva con limite del 1,5% dei ricavi sino a 10 milioni di euro | art 108 comma 2 TUIR e DM 19/11/2008 |
spese accoglienza clienti per finalità promozionali e pubbliche relazioni | |||
alberghi ristoranti convegni | si – tutta detraibile se documentata da fattura | si – parzialmente deducibili per 75% dell’ammontare al netto iva con limite del 1,5% dei ricavi sino a 10 milioni di euro | art 108 comma 2 TUIR e DM 19/11/2008 |
spese x omaggi inferiori a EURO 50,00 senza iva | si – tutyta detraibile | si – tutta deducibile senza limitazioni | purchè si giustifichi a chi sono stati consegnati con DDT o registro omaggi. |
omaggi superiori a EURO 50,00 compreso iva | si – tutta detraibile | si tutti deducibili con limite del 1,5% dei ricavi sino a 10 milionidi Euro | purchè si giustifichi a chi sono stati consegnati con DDT o registro omaggi. |
telefoni cellulari | si solo in parte detraibile al 50% | si solo in parte deducibile al 80% compreso iva indetraibile | detrazione 50% IVA in caso di utilizzo promiscuo |
telefono fisso ufficio | si – tutta detraibile | si solo in parte deducibile al 80% compreso iva indetraibile | |
telefono fisso casa (unica linea) | si – detraibile in proporzione | si per le telefonate relative alla sola attività di agente – con il limite dell’ 80% compreso iva indetraibile | in pratica si devono determinare le telefonate relative all’attività e su queste si detrae l’ 80% |
beni strumentali inerenti all’attività impresa in modo totale quali ad esempio: | |||
computer stampante video ecc. scrivanie sedie poltrone mobili arredi x ufficio borse, valigie | si tutta detraibile | si – totalmente deducibili se di importo unitario inferiore a euro 516,00 se superiori si applica la deduzione per quote di ammortamento | ammortamento secondo aliquote come da tabella ministeriale |
beni e servizi inerenti l’attività con fattura | |||
cancelleria e stampati libri, giornali e riviste altri beni inerenti l’attività consulenze prof.li e a collaboratori provvigioni a sub agenti | tutta detraibile se documentata da fattura | sempre deducibili | |
beni e servizi inerenti all’attività di impresa utilizzati in modo promiscuo | si solo in parte detraibile in funzione utilizzo per l’impresa (tendenzialmente 50%) | si solo in parte deducibile in funzione di utilizzo per l’impresa (tendenzialmente 50%) | |
beni e servizi non inerenti all’attività impresa | NO sempre indetraibili | NO sempre indetraibili | |
affitto e spese ufficio | |||
affitto spese condominiali oneri accessori utenze elettrica / riscald.to/ raffrescamento | si sempre detraibile se documentata da fattura | si sempre deducibili | |
affitto e spese Abitazione uso promiscuo | |||
affitto spese condominiali oneri accessori utenze elettrica / riscaldamento/ raffrescamento | si solo in parte detraibile in funzione utilizzo impresa | si solo in parte deducibile in funzione utilizzo impresa max 50% del costo | molta attenzione nel calcolare la detrazione IVA, in funzione dell’effettivo utilizzo ai fini dell’ impresa |
interessi passivi | |||
su scoperto conto corrente (c/c aziendale ) | no senza iva | si sempre deducibile | |
su acquisto autovettura | no | si | |
su acquisto autovettura | senza IVA | 80% con limite max della proporzione tra il art. 164 TUIR costo di acquisto max euro 20.658 ed il prezzo dell’ autovettura al netto iva su un solo veicolo | |
abbigliamento solo quello antinfortunistico | si sempre detraibile se documentata da fattura | si sempre deducibile | |
abbigliamento normale | no sempre indetraibile | no sempre indetraibile |
NOTE
Il super-ammortamento del 40% è valido per gli investimenti in beni correlati all’attività di agente fino al 30 giugno 2018, escludendo gli autoveicoli. Per beneficiare di questa agevolazione, è necessario che l’ordine sia stato accettato dal venditore e che sia stato effettuato un pagamento di acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione entro il 31 dicembre 2017.
LA Legge di Bilancio 2018
La Legge di bilancio 2018 ha prorogato il super-ammortamento per il 2018, ma riducendo l’agevolazione al 30% e mantenendo l’esclusione degli autoveicoli. Questa misura è valida per gli acquisti effettuati nel 2018 e per gli investimenti realizzati entro il primo semestre del 2019. Anche in questo caso, è necessario che l’ordine sia stato accettato entro il 31 dicembre 2018 e che siano stati effettuati pagamenti di acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
Il Decreto Crescita 2019
Successivamente, il Decreto Crescita del 30 aprile 2019 e la Legge di conversione del 28 giugno 2019 hanno reintrodotto le agevolazioni relative al super-ammortamento. A partire dal 1° aprile 2019, i titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi fino al 31 dicembre 2019 possono beneficiare di una maggiorazione del 30% del costo di acquisizione ai fini delle imposte sui redditi, limitatamente alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
Inoltre
il termine del 31 dicembre 2019 è stato prorogato al 30 giugno 2020, a condizione che entro il 31 dicembre 2019 sia stato accettato l’ordine relativo all’acquisto da parte del venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.
Queste misure offrono agli imprenditori e ai lavoratori autonomi incentivi fiscali per gli investimenti in beni strumentali. L’obiettivo è promuovere la crescita economica e l’innovazione, consentendo a coloro che effettuano tali investimenti di beneficiare di un trattamento fiscale agevolato.
Legge di Bilancio 2020
La Legge n. 160/2019 introduce un credito d’imposta legato al costo sostenuto per l’acquisizione di beni strumentali nuovi, escludendo veicoli e altri mezzi di trasporto. Questo credito si applica agli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, o entro il 30 giugno 2021. Tuttavia, affinché gli investimenti siano idonei, devono essere “prenotati” entro il 31 dicembre 2020. Ciò significa che entro questa data, l’ordine deve essere confermato al fornitore e devono essere effettuati pagamenti di acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione. È importante notare che il credito d’imposta ottenuto può essere utilizzato solo per compensazione a partire dall’anno successivo all’entrata in funzione dei beni.
La legge di Bilancio 2021
Successivamente, con la Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020), commi da 1051 a 1063, il legislatore ha prorogato il credito d’imposta, garantendo questa misura agevolativa agli investimenti in beni strumentali nuovi, sempre escludendo veicoli e altri mezzi di trasporto. Gli investimenti devono essere effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, o entro il 30 giugno 2023, a condizione che sia stato confermato l’ordine al fornitore e sia avvenuto il pagamento di acconti nella misura pari almeno al 20% del costo di acquisizione. Questa proroga offre ulteriori opportunità agli imprenditori di beneficiare del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi.
Utilizzo del CREDITO
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni.