RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In ambito giurisprudenziale si è sollevata la questione riguardante la coerenza tra l’inclusione di una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’ articolo 1456 del Codice Civile, che è nota per poter portare alla risoluzione del contratto indipendentemente dalla gravità dell’inadempimento, e l’obbligo di notifica previsto dall’articolo 1750 del Codice Civile. Quest’ultima disposizione attribuisce al preponente il diritto di recedere senza preavviso solo se sussiste una giusta causa. Nel contesto di un contratto di agenzia, sorge la questione se il giudice debba valutare l’importanza dell’inadempimento nonostante la presenza di una clausola risolutiva espressa.

ORIENTAMENTO TRADIZIONALE

L’orientamento tradizionale, ancora dominante nella giurisprudenza, sostiene che l’articolo 1750 del Codice Civile non impedisce alle parti di includere una clausola risolutiva espressa in conformità all’ articolo 1456. Di conseguenza, in linea con tale prospettiva, se le parti hanno già valutato la rilevanza di un particolare inadempimento e hanno stabilito la risoluzione del contratto senza preavviso come conseguenza, il giudice non ha il compito di esaminare l’entità dell’inadempimento in relazione agli interessi dell’altra parte. Il giudice deve invece accertare se l’inadempimento sia attribuibile al soggetto inadempiente almeno a titolo di colpa (Cass. 4.10.2013 n.22722; Cass. 5.06.2009 n. 13076; Cass. 2.05.2006 n. 10092; Cass. 14.06.2002 n. 8607).

ORIENTAMENTO CONSOLIDATO

Tuttavia, accanto a questo orientamento consolidato, si è sviluppata una prospettiva giurisprudenziale più recente e diversa. Secondo questa visione, anche quando è presente una clausola risolutiva espressa, il giudice deve comunque valutare la gravità dell’inadempimento. Pertanto, la clausola potrebbe legittimare un recesso senza preavviso solo se l’inadempimento costituisce una giusta causa, ovvero se la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto non è possibile (Cass. 18.05.2011 n. 10934). Questa interpretazione si basa sull’idea che la clausola risolutiva non può giustificare un recesso senza preavviso in situazioni in cui, secondo la legge, non sarebbe legittimo un recesso immediato e totale.

L’ECCEZIONE

In base a questa seconda prospettiva, nonostante l’inclusione di una clausola risolutiva espressa in un contratto di agenzia, è stato riconosciuto il diritto al preavviso dell’agente. In un caso, il giudice ha determinato che il mancato raggiungimento di standard di fatturato irrealistici e di target di fatturato non costituiva una giusta causa di recesso immediato, soprattutto considerando che tali inadempimenti erano stati tollerati dal preponente negli anni precedenti. D’altra parte, è stato ritenuto giusto recedere senza preavviso nel caso in cui l’agente non aveva raggiunto nemmeno la metà del minimo d’affari pattuito.

In sintesi

RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA si tratta di un dibattito complesso e in continua evoluzione nella giurisprudenza, che coinvolge l’interpretazione delle norme e la considerazione dei principi di equità nei contratti commerciali.

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