Preavviso secondo gli AEC del Commercio 2009 e Industria 2014
Il Preavviso nei Contratti di Agenzia secondo gli AEC del Commercio 2009 e Industria 2014
L’articolo 1750 del Codice Civile stabilisce i termini minimi di preavviso, ma è importante notare che i termini di preavviso indicati negli AEC (Accordi Economici Collettivi) sono validi a condizione che siano uguali o superiori a quelli fissati dalla legge.
In particolare, gli AEC del Commercio 2009 e dell’Industria 2014 prevedono i seguenti termini di preavviso:
Recesso su Iniziativa dell’Agente:
- 3 mesi per gli agenti plurimandatari.
- 5 mesi per gli agenti monomandatari.
Recesso su Iniziativa del Preponente:
Per l’agente plurimandatario:
- Tre mesi per i primi tre anni di durata del rapporto.
- Quattro mesi nel quarto anno.
- Cinque mesi nel quinto anno.
- Sei mesi dal sesto anno in poi.
Per l’agente monomandatario:
- Cinque mesi per i primi cinque anni di durata del rapporto.
- Sei mesi dal sesto all’ottavo anno.
- Otto mesi dal nono anno in poi.
Nelle tabelle riportate sopra, sono mostrati i termini di preavviso previsti dagli AEC rispetto a quelli stabiliti dall’art. 1750 del Codice Civile per diverse situazioni di recesso.
Preavviso nei Contratti secondo gli AEC ci sono tre possibili scenari:
- Il termine di preavviso dell’AEC è uguale a quello dell’art. 1750 del Codice Civile: Questo si verifica quando l’agente decide di recedere nel terzo anno di rapporto se plurimandatario o nel quinto anno se monomandatario.
- Il termine di preavviso dell’AEC è più breve rispetto a quello dell’art. 1750: In questo caso, il termine stabilito dall’AEC ha la precedenza sul termine del Codice Civile.
- Il termine di preavviso dell’AEC è più lungo rispetto a quello dell’art. 1750: Questo avviene quando un agente plurimandatario decide di recedere dal sesto anno in poi o più comunemente quando un agente monomandatario decide di recedere dal quarto anno in poi. In questo scenario, il termine più lungo dell’art. 1750 è applicato.
In definitiva, quando un agente decide di dimettersi, deve rispettare il termine di preavviso più lungo tra quello stabilito dall’AEC applicabile al contratto e quello previsto dall’art. 1750 del Codice Civile.