Il Ruolo del Preavviso nel Recesso Ordinario
Il Ruolo del Preavviso nel Recesso Ordinario
La Corte di Cassazione ha definito che, poiché la disciplina dell’art. 2 della Legge n. 604/1966 relativa alla forma scritta del licenziamento non è applicabile al contratto di agenzia, il recesso con preavviso può essere comunicato con flessibilità nella forma. Tuttavia, essendo un atto recettizio, il termine per il preavviso inizia a decorrere dal momento in cui la dichiarazione di recesso raggiunge la conoscenza dell’altra parte o debba essere presumibilmente conosciuta, in conformità all’art. 1335 del Codice Civile.
Durante il periodo di preavviso:
Il periodo prevede che il rapporto di agenzia prosegue e, di conseguenza, tutte le responsabilità e gli obblighi delle parti restano in vigore. Durante questa fase, l’agente è tenuto ad esercitare il proprio incarico a beneficio del preponente con diligenza. Se l’agente cessa di svolgere l’incarico durante il preavviso, il preponente ha il diritto di porre immediatamente fine al contratto per un grave inadempimento dell’agente. Inoltre, il preponente può richiedere il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso e, se sussistono i presupposti, può avanzare una richiesta di risarcimento danni (Cass. 20 agosto 2018 n. 20821).
Sul Ruolo del Preavviso nel Recesso Ordinario va notato che il preavviso ha un’efficacia principalmente obbligatoria. Significa che, se il recesso viene eseguito senza rispettare il periodo di preavviso, il contratto di agenzia si scioglie comunque. E’ fatta salva la concessione alla parte che ha eseguito il recesso senza preavviso il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso.