Agenti di commercio: diritto all’indennità di riscossione
26 Ottobre 2023
Agenti di commercio: diritto all’indennità di: L’agente di commercio ha diritto a un compenso per l’attività di riscossione dei crediti del preponente, ma solo se previsto fin dall’inizio del rapporto. In caso contrario, l’attività di incasso va separatamente compensata.
Vicenda processuale:
Un agente di commercio aveva citato in giudizio la ditta preponente richiedendo uno specifico compenso per l’attività di riscossione, in aggiunta alle provvigioni maturate. La Corte di Appello di Genova aveva riconosciuto il diritto dell’agente all’indennità d’incasso, liquidandone l’ammontare equitativamente in misura percentuale sul fatturato. La Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Corte d’Appello, ritenendo che il compenso per l’attività di riscossione sia stato già compreso nella provvigione pattuita.
Soluzione della Corte di Cassazione:
La Corte di Cassazione ha stabilito che l’indennità di riscossione è dovuta solo se l’incarico di riscossione è previsto fin dall’inizio del rapporto. In caso contrario, l’attività di incasso va separatamente compensata.
Suggerimenti per gli intermediari:
In definitiva, alla luce degli orientamenti giurisprudenziali, si suggerisce di prevedere in sede contrattuale i seguenti aspetti:
- Specificare se l’attività di riscossione è espressamente attribuita all’agente e in caso affermativo, individuare il compenso riconosciuto;
- Specificare la possibilità di compensare le somme tra mandante e agente in funzione degli incassi effettuati.
Conclusione:
La sentenza della Corte di Cassazione è importante per gli agenti di commercio, in quanto chiarisce i criteri per la determinazione del diritto all’indennità di riscossione.