Agenti di commercio: detraibilità IVA e deducibilità delle ricariche dell’auto elettrica
18 Dicembre 2023
Agenti di commercio: detraibilità IVA e deducibilità delle ricariche dell’auto elettrica L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 477 del 2023, ha fornito chiarimenti in merito al trattamento ai fini IVA e imposte dirette delle ricariche dell’auto elettrica per gli agenti di commercio.
Detraibilità IVA
La detraibilità IVA delle ricariche dell’auto elettrica è prevista per gli agenti di commercio, che possono detrarre l’intera imposta.
Tale detraibilità è prevista dall’articolo 19bis1, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che considera come “carburante” anche la componente di energia elettrica destinata all’alimentazione/ricarica delle autovetture elettriche.
Per gli altri soggetti, invece, la detraibilità IVA delle ricariche dell’auto elettrica è parziale, nella misura del 40%.
Deducibilità delle spese
La deducibilità delle spese per le ricariche dell’auto elettrica è prevista per tutti i soggetti, nella misura del 20%.
Tale deducibilità è prevista dall’articolo 164, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che considera come “spese per carburante per autotrazione” anche le spese per l’energia elettrica utilizzata per alimentare/ricaricare le autovetture elettriche.
Per gli agenti di commercio, la deducibilità delle spese per le ricariche dell’auto elettrica è aumentata all’80%.
Requisiti
Per poter beneficiare della detraibilità IVA e della deducibilità delle spese, le ricariche devono essere effettuate con forme di pagamento tracciate, come carte di credito, di debito o prepagate.
In conclusione, gli agenti di commercio possono detrarre l’intera IVA e il 80% delle spese per le ricariche dell’auto elettrica, purché le ricariche siano effettuate con forme di pagamento tracciate.